Circolari

Sgravi contributivi per assunzioni giovani – Legge di Bilancio 2018 – Circolare INPS n. 40 del 2 marzo 2018.

Circolare n° 007/2018 » 12.03.2018

Come noto, la legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018) ha previsto, all’articolo 1, commi 100-108 e 113-114, un esonero del 50% dei contributi INPS, nel limite di € 3.000 annui, per ciascuna assunzione a tempo indeterminato, effettuata nel prossimo triennio, di lavoratori aventi non più di 30 anni al momento dell’assunzione (35 per assunzioni effettuate nel solo 2018), mai occupati precedentemente con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

L’esonero contributivo è naturalmente condizionato ad una serie di requisiti, tra cui, a titolo esemplificativo, l’applicazione dei contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e il non aver proceduto a licenziamenti individuali o collettivi nei sei mesi precedenti, nell’unità produttiva e per le medesime mansioni per cui si sono effettuate le assunzioni.

Al fine di fornire risposte ad una serie di dubbi e quesiti emersi in questi due mesi successivi all’entrata in vigore della normativa, l’INPS ha emanato il 2 marzo u.s. la circolare n. 40 allegata, contenente diversi chiarimenti interpretativi, utili per chi abbia proceduto od abbia intenzione di procedere alle assunzioni agevolate.

In sintesi, tra le principali questioni affrontate, l’INPS precisa che:

-        le assunzioni, diversamente da quanto previsto per legge, non devono essere necessariamente regolate ai sensi del d. lgs. n. 23/2015 (“contratto a tutele crescenti”) purchè siano assunzioni a tempo indeterminato (paragrafo 2 della circolare);

-        non rientrano tra le tipologie di contratti di lavoro incentivati i contratti di lavoro intermittente poiché caratterizzati per definizione da “instabilità occupazionale”, né le assunzioni di dirigenti; rientrano invece nell’esonero le assunzioni a tempo indeterminato di soci lavoratori di cooperativa, le somministrazioni a tempo indeterminato, le trasformazioni a tempo indeterminato di contratti a tempo determinato e di apprendistato (paragrafo 4);

-        nel caso di assunzioni per passaggio di appalto di lavoratori oggetto dell’esonero contributivo, il beneficio per il periodo residuo è riconosciuto al nuovo datore di lavoro (paragrafo 5);

-        l’esonero spetta anche ai lavoratori assunti a tempo parziale da due diversi datori di lavoro, purchè la data dell’assunzione sia contestuale (altrimenti il beneficio compete solo al datore di lavoro che assume per primo – paragrafo 6);

-        è stato predisposto un servizio informatico per la verifica dei requisiti in capo al lavoratore, ivi compreso il pregresso del lavoratore ai fini della certezza circa l’assenza di precedenti rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato (paragrafo 9).

Per una disamina più approfondita, si invita alla lettura della circolare, rimanendo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

 


                                                                               

» Firma Il Responsabile Area Lavoro e Sicurezza Giancarlo Cipullo  |   Autore MI/mf
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